Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo

comma, prima parte, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive

modificazioni (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno

circolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal

Pretore di Cascina nei procedimenti penali a carico di Falchi Mauro,

Ciucci Franco e Baronti Gian Piero, iscritti ai nn. 116, 117 e 118

del registro ordinanze 1987 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 15 e 16, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Cascina

ha sollevato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24,

secondo comma, e 112 Cost. - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 116, primo comma, prima parte del R.D. 21 dicembre 1933, n.

1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare)

limitatamente all'espressione "e nei casi più gravi anche con la

reclusione sino a sei mesi";

Considerato che trattasi di questioni identiche e che, pertanto,

possono essere decise congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116,

primo comma, prima parte del R.D. n.1736 del 1933 è stata da questa

Corte già dichiarata infondata e manifestamente infondata in

riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. (cfr. la sentenza n. 131/1970 e

le ordinanze nn. 254/1982, 195/1983 e 169/1985);

che, anche ad ammettere che, a seguito della modifica del citato

art. 116 introdotta dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n.

689, la disposizione impugnata configuri una circostanza e non

un'ipotesi autonoma di reato, rimarrebbe sempre ferma la necessità

di verificare se l'espressione "nei casi più gravi" costituisca

violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.; e tale questione è

stata già risolta dalle pronunce di questa Corte in precedenza

citate;

che, d'altra parte, l'obbligatorietà dell'azione penale ex art.

112 Cost. sorge ogni qual volta si accerti l'esistenza degli elementi

essenziali e accidentali del reato;

che, pertanto, il quesito prospettato in nulla incide

sull'obbligatorietà dell'azione penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art.116, primo comma, prima parte, del R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736, sollevate, in riferimento agli artt. 25,

secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost., dal Pretore di Cascina

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari