Art. 10 — Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1981 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art10 · fonte del testo

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