Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria. La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalita' delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle societa', anche semplici, e delle associazioni non riconosciute. La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalita' riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite. ((A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata.)) Per le formalita' non ancora registrate e' consentita l'ispezione sulle note presentate. Il richiedente puo' in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo. Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16 potra' autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalita' e le caratteristiche tecniche.

Testo vigente dal 17 agosto 1996

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1996

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1985 al 17 agosto 1996. 45 parole aggiunte.

… l'elenco delle formalita' riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite. aggiunto: A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata. Per le formalita' non ancora registrate e' consentita l'ispezione sulle note presentate. Il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art20 · fonte del testo

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