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Ai lavoratori di cui al precedente articolo 4 e' corrisposto il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottera' i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al precedente comma. Nei confronti dei lavoratori predetti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, ed all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi sono disposti, dal Ministero del tesoro, a favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura massima di lire 60.000 milioni per l'anno 1985 e lire 65.000 milioni per l'anno 1986.

Testo in vigore dal 20 agosto 1984 al 19 febbraio 1985

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