Art. 1 — Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attivita' produttive, sempreche' in entrambe le ipotesi sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Testo vigente dal 14 marzo 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-10;60~art1 · fonte del testo

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