DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 10 marzo 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 10 marzo 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1996 al 10 marzo 1996. 292 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Nuove attivita' industriali soggette a notifica). - 1. Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilita'. Il rapporto e' formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorita' emananti di modificare i citati decreti. 2. Prima di dare inizio all'attivita' industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorita' il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1. 3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attivita' soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-08;5~art4 · fonte del testo
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