DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 novembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1996 al 7 novembre 1996. 402 parole tolte, 16 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Obbligo di dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:
tolto: a) esercitino attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:
tolto: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;
tolto: 2) prodotti della fabbricazione;
tolto: 3) sottoprodotti;
tolto: 4) residui;
tolto: 5) prodotti di reazioni accidentali;
tolto: b) immagazzinino una o piu' sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. 2. Sono altresi' soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1. 3. Il fabbricante trasmette alla regione ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilita', dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), ovvero, in mancanza, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresi' le modalita' relative:
tolto: a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
tolto: b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
tolto: c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilita' civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente. 5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante puo' dare inizio all'attivita' industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-06;461~art3 · fonte del testo
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