DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 settembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 settembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1996 al 7 settembre 1996. 334 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: I fabbricanti che abbiano gia' provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scheda di informazione, prevista all'articolo 6, comma 3, al Ministero dell'ambiente nonche' alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al comitato tecnico regionale o interregionale e al sindaco. Per l'avvio delle istruttorie relative alle notifiche effettuate anteriormente alla data dell'11 gennaio 1994, per le quali non e' stato nominato il responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, i comitati tecnici regionali o interregionali procedono con propria programmazione. Il responsabile di istruttoria, ove gia' nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri gia' acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria gia' nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie gia' completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformita' alla previgente disciplina. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di ricezione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilita' rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-08;351~art21 · fonte del testo
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