DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 8 luglio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 8 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1996 al 8 luglio 1996. 417 parole tolte, 16 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attivita' al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:
tolto: a) esercitino un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nelle quantita' indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come:
tolto: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;
tolto: 2) prodotti della fabbricazione;
tolto: 3) sottoprodotti;
tolto: 4) residui;
tolto: 5) prodotti di reazioni accidentali;
tolto: b) immagazzinino una o piu' sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna;
tolto: c) posseggano piu' stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;
tolto: d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate. 2. Sono altresi' tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato A, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986. 3. Per le modifiche di attivita' esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non e' tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purche' fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terra' conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-03;245~art1 · fonte del testo
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