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Il comitato scientifico e' composto:

  • a)dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;
  • b)da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro per la sanita' tra personalita' scientifiche di universita', italiane ed eventualmente straniere, o dei Consigli superiori della sanita', della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • c)dai direttori di laboratorio dell'Istituto;
  • d)da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attivita' culturali. Il presidente del comitato scientifico puo' invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri. Il comitato scientifico:
  • 1)esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanita' pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;
  • 2)esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;
  • 3)esprime parere al Ministro per la sanita' in ordine alle questioni di cui all'articolo 34;
  • 4)esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;
  • 5)esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attivita' dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale. Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e puo' lavorare per commissioni.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 28 dicembre 1978

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Richiamate nel testo

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