Il direttore dell'istituto sovraintende all'attivita' dell'istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilita' di fronte al Ministro per la sanita'; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziative dell'istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attivita' previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio le spese dell'istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanita' gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. Entro il primo semestre di ogni anno presenta a Ministro per la sanita' una relazione scritta sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio piu' anziano. Per il coordinamento dell'attivita' dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'istituto. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

4

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art14 · fonte del testo

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