L'ufficio di direttore dell'istituto e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa proposta del Ministro per la sanita' sentito il parere del comitato scientifico, ad una personalita' scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e puo' essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio e' conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non puo' conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui e' preposto. Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza. Il direttore dell'istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, e' inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza. Al direttore dell'Istituto e' corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennita' pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

4

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art34 · fonte del testo

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