Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1952 n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1 gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini della iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/1965

    Questione infondata
    31 maggio 1965

    Gli artt. 34 e 35 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, non violano il principio di eguaglianza. Non è infatti priva di razionalità una disparità di trattamento pensionistico tra i salariati degli istituti di beneficenza e quelli degli altri enti locali. Differenze tra quegli istituti e questi enti sussistono con riferimento alla natura, all'attività, al modo di finanziamento, al diverso contenuto dell'interesse pubblico che hanno competenza a realizzare, alla diversa natura di questo interesse e al diverso grado della sua intensità; ed è ovvio che tali dissomiglianze debbono ripercuotersi sul trattamento di ciascuno dei due gruppi di salariati, i cui compiti rispettivi sono peraltro differenziati in relazione altresì alle varie esigenze che prospettano le funzioni di ognuna delle categorie di enti dai quali i salariati dipendono. Tanto più quelle difformità debbono ripercuotersi sul rapporto di lavoro di ciascun gruppo, in quanto varie sono le possibilità finanziarie degli enti sui quali grava il carico complessivo della pensione (quelli datori di lavoro e quelli pensionistici), e in vario grado tali enti possono sopportare quel carico. È compito soltanto della legge ordinaria valutare gli interessi in giuoco e graduarne secondo gli aspetti concreti la disciplina, non avendo il principio costituzionale di eguaglianza sottratto al legislatore la potestà di riconoscere le differenze che la realtà esprime e di adeguare ad esse le proprie determinazioni. - S. n. 105/1957.

    Art. 34 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 35 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art34 · fonte del testo

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