Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e' obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1 gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente consegnano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione e' obbligatoria dalla data della nomina. La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art34 · fonte del testo

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