Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilita'. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100. Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o piu' dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art1 · fonte del testo

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