Art. 39 — Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente

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Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, e' assegnato, oltre il trattamento economico di cui e' provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla meta' o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale e' stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale e' titolare. Se la supplenza o la reggenza e' conferita a chi non e' iscritto nei ruoli dei segretari ne' ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, e' assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se e' conferita al vice segretario, il compenso e assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto. Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del Comune o della Provincia nei quali gli e' stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presti servizio solo presso di essi. Qualora, invece, presti servizio contemporaneamente anche presso il Comune o la Provincia nel quale e' titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica e' a carico di questi ultimi. Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente e', in ogni caso, a carico del Comune o della Provincia presso i quali l'incarico viene espletato.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art39 · fonte del testo

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