Art. 37 — Indennità di missione e di trasferimento
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilita' fisica, sono dovute ai segretari le indennita' stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 36 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa e' a carico del Comune o della Provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi e' a carico del Comune o della Provincia presso i quali prestava servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art37 · fonte del testo
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