Art. 101 — Disponibilità e mobilità

Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di (( due anni)). Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2. Decorsi (( due anni)) senza che abbia preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilita' per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilita' nell'ambito dell'albo di appartenenza.

Testo vigente dal 1 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2004 al 1 gennaio 2005. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di tolto: quattro aggiunto: due anni. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a … a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2. Decorsi tolto: quattro aggiunto: due anni senza che abbia preso servizio in qualita' di titolare in altra sede …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art101 · fonte del testo

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