Art. 31 — Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. 122 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'art. 30 e' composta: da un prefetto che la presiede: dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore; da un sindaco di Comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani: da un esperto in discipline amministrative; da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2ª classe, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei Comuni interessati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art31 · fonte del testo
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