Art. 30 — Concorso per trasferimento a sedi della classe terza
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. 131 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro per l'interno da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica. A detto concorso possono partecipare i segretari capi di 1ª classe. Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intenda concorrere. L'assegnazione dei vincitori ai Comuni messi a concorso e' disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro per l'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validita' della graduatoria, cessa dopo 45 giorni. Il decreto del Ministro per l'interno che approva la graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art30 · fonte del testo
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