Art. 10 — Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. 115 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale e' composta:
tolto: 1) da un consigliere di Stato, che la presiede;
tolto: 2) da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
tolto: 3) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
tolto: 4) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica, non inferiore a direttore di ragioneria;
tolto: 5) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art10 · fonte del testo
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