I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati "presenti alle bandiere", ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, anche se la morte o l'irreperibilita' si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito dal predetto art. 1 e dall'art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49. Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare "presenti alle bandiere" i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili e' fissato al 24 marzo 1948.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-08;122~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari