Art. 861 — Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra
Il distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato. Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1 gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati e assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nel comma 2, prestando servizio presso gli eserciti alleati.
Testo vigente dal 18 giugno 2010
