Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di "presenti alle bandiere" effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178: 200 per cento graduati e militari di truppa; 180 per cento sottufficiali; 150 per cento ufficiali inferiori; 120 per cento ufficiali superiori; 100 per cento ufficiali generali. Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-08;122~art3 · fonte del testo

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