Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1975 al 23 marzo 1990. Leggi il testo vigente →

Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non piu' di 75 elettori.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 aprile 1975, n. 130

1

La L. 24 aprile 1975, n. 130 ha disposto (con l'art. 10) che "A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta: da almeno 10 e da non piu' di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; da almeno 30 e da non piu' di 45 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; da almeno 35 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; da almeno 70 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; da almeno 150 e da non piu' di 220 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; da almeno 200 e da non piu' di 300 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 abitanti."

Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 23 marzo 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1964 al 30 aprile 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 aprile 1975, n. 130

    La L. 24 aprile 1975, n. 130 ha disposto (con l'art. 10) che "A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta: da almeno 10 e da non piu' di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; da almeno 30 e da non piu' di 45 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; da almeno 35 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; da almeno 70 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; da almeno 150 e da non piu' di 220 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; da almeno 200 e da non piu' di 300 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 abitanti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;663~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari