Articolo abrogato dalla l. 7 giugno 1991, n. 182.
Abrogato dal 19 giugno 1991
Articolo abrogato dalla l. 7 giugno 1991, n. 182.
Abrogato dal 19 giugno 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1964 al 19 giugno 1991. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I Consigli comunali ed i Consigli provinciali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai Consigli comunali ed ai Consigli provinciali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 1991, N. 182
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-08-10;663~art2 · fonte del testo
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