Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1968 al 14 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

  • a)con un contributo personale annuo che sara' fissato dal comitato dei delegati, con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potra' essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalita', in relazione alle necessita' finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte della cassa di tale contributo personale annuo potra' essere effettuata tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sara' ritenuta piu' opportuna;
  • b)con l'eventuale concorso finanziario della cassa.

Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 14 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art6 · fonte del testo

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