I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni. Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art7 · fonte del testo

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