Art. 2-septies
Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio".
Testo vigente dal 8 giugno 2000
