Art. 2-quater
All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: "2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto".
Testo vigente dal 8 giugno 2000
