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[1]Nel decreto Reale, che designa i giudici i quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, ai termini dell'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono designati altresi' i giudici che debbono presiederle, scegliendo, di regola, il piu' anziano fra i componenti la sezione.
[2]((I consiglieri di appello incaricati delle istruzioni penali e della presidenza di sezioni nei tribunali, di regola, devono essere meno anziani del presidente del tribunale)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 ottobre 1919, n. 1901, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 21 della L. 19 dicembre 1912, n. 1311, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che fino che non sia provveduto alla revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario, avranno vigore le modificazioni alla legge 19 dicembre 1912, n. 1311 stabilite con il Regio D.L. 12 ottobre 1919, n. 1901.
Testo in vigore dal 27 aprile 1920 al 16 dicembre 2009
