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[1]Nel decreto Reale, che designa i giudici i quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, ai termini dell'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono designati altresi' i giudici che debbono presiederle, scegliendo, di regola, il piu' anziano fra i componenti la sezione.
[2]((Puo' anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione, un consigliere di Corte d'appello, di terza categoria, e, in ogni caso, di anzianita' minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato)).
Testo in vigore dal 5 gennaio 1913 al 24 ottobre 1919
