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[1]Nel decreto Reale, che designa i giudici i quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, ai termini dell'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono designati altresi' i giudici che debbono presiederle, scegliendo, di regola, il piu' anziano fra i componenti la sezione.
[2]Puo' anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione un consigliere di Corte d'appello di terza categoria e, in ogni caso, di anzianita' minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato. Il numero complessivo di consiglieri destinati a tale ufficio non potra' essere maggiore di quaranta.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 5 gennaio 1913
