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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1931 l'Istituto corrispondera' agli impiegati ad esso iscritti, che cessino dal servizio, una indennita-premio di servizio nella misura corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto, escluse le indennita' di qualsiasi natura che non concorrono al trattamento di quiescenza, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati presso gli enti locali, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni.
[2]Tale indennita' e' dovuta dopo il periodo minimo di 20 anni di servizio effettivo prestato presso gli enti locali e dopo almeno sei anni di effettiva iscrizione all'Istituto, esclusi gli anni di riscatto.
[3]Non e' dovuta invece agli impiegati dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti o, comunque, cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari.
[4]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 2 NOVEMBRE 1933, N. 2418, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1934, N. 1088)).
Testo in vigore dal 11 maggio 1934 al 16 dicembre 2010
