Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18

della legge 2 giugno 1930, n. 733, degli artt. 2,3 e 4 della legge 8

marzo 1968, n. 152, e dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70

(Indennità premio di fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli

enti locali) promossi con le ordinanze emesse il 23 novembre 1977 e il

3 aprile ed il 16 giugno 1978 dal Pretore di Roma, il 22 aprile 1980

dal Pretore di Reggio Emilia e il 21 luglio 1980 dal Pretore di

Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 11 e 334 del registro

ordinanze 1978, al n. 598 del registro ordinanze 1979, al n. 651 del

registro ordinanze 1980 ed al n. 92 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74 e 271 del

1978, n. 298 del 1979, n. 311 del 1980 e n. 123 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'art. 18 legge 2 giugno 1930 n. 733 stabiliva che, a

decorrere dal 1 gennaio 1931, l'INADEL avrebbe corrisposto agli

impiegati ad esso iscritti obbligatoriamente ai sensi del R.D. 23

luglio 1925 n. 1605 una "indennità premio di servizio" nella misura

corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto per

quanti erano gli anni di servizio effettivamente prestati presso gli

enti locali, disponendo, fra l'altro, come condizioni minime per il

conseguimento del diritto, il periodo di 20 anni di servizio effettivo

e di sei anni di iscrizione all'Istituto, ed escludendo dal beneficio i

dimissionari, i radiati dai ruoli o comunque quelli che cessavano

dall'impiego per provvedimenti disciplinari. Con il R.D. 2 novembre

1933 n. 2418 il beneficio veniva esteso ai salariati, alle stesse

condizioni sopra ricordate.

Con l'art. 2 della l. 8 marzo 1968 n. 152 le condizioni suddette

vennero modificate riducendo a due anni il periodo minimo di

iscrizione, e richiedendo (lett. a) dello stesso articolo) 15 anni di

servizio per coloro che cessavano dal servizio per limiti di età; 20

anni per coloro che cessavano dal servizio per una delle cause indicate

nei numeri da 1 a 6 della lett. b); 25 anni per i dimissionari o per

quelli che comunque cessavano dal servizio per cause diverse da quelle

sopra indicate (lett. c). Lo stesso art. 2 esentava poi dal limite

minimo di durata del servizio e di iscrizione coloro che cessavano per

cause che comportavano il diritto alla pensione di privilegio.

Inoltre, con l'art. 3, si estendeva il diritto all'indennità premio

alla vedova o al vedovo non separati legalmente, a determinate

condizioni, nonché alla prole, pure a determinate condizioni,

sempreché il dante causa avesse maturato almeno 15 anni di servizio,

salvo che concorressero i requisiti per la pensione di privilegio.

La misura dell'indennità, poi, con l'art. 4 veniva determinata,

per ogni anno di iscrizione all'Istituto, in un quindicesimo della

retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi considerata in

ragione dell'80% ai sensi dell'art. 11 successivo, che stabiliva il

contributo previdenziale dovuto per ogni iscritto. Con gli artt. 5, 6 e

7 veniva poi stabilito, a favore di coloro che cessavano dal servizio

con almeno un triennio di iscrizione, ma senza diritto all'indennità

premio, un assegno vitalizio riversibile, da corrispondere in concorso

di determinate condizioni afferenti all'età, alle condizioni di

salute, al servizio prestato.

2. - Sulla base delle menzionate disposizioni Elide De Simone ed

altri già dipendenti dell'INADEL, chiedevano in un giudizio instaurato

avanti al Pretore di Roma, la condanna dell'Istituto al pagamento a

loro favore dell'indennità premio ma il convenuto deduceva, fra

l'altro, che l'indennità stessa non spettava ai richiedenti, non

essendo essa cumulabile con l'indennità di anzianità anche per essi

introdotta con l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.

Il Pretore, con ordinanza del 23 novembre 1977, ha sollevato

d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 legge 2 giugno

1930 n. 733; 2, 3, 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, nonché dell'art.

13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 per assunto contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

Secondo il giudice a quo le norme impugnate attribuiscono ai

dipendenti dell'INADEL il diritto a percepire congiuntamente, all'atto

della cessazione dal servizio, tanto l'indennità premio di fine

servizio che l'indennità di anzianità, enframbe aventi funzioni

sostanzialmente equivalenti anche se differiscono per natura e

struttura.

Il Pretore osserva in particolare che con la norma impugnata si

sancisce una duplicazione di trattamento di fine rapporto non potendosi

ritenere abrogata la normativa precedente istitutiva dell'indennità

premio di fine servizio, il che indurrebbe un irrazionale privilegio

rispetto agli altri dipendenti pubblici in violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Il Pretore di Roma in analogo giudizio vertente fra Cornetta

Eugenio ed altri e l'INADEL, nonché il Pretore di Reggio Emilia nel

giudizio vertente fra Borgonovo Emanuele e l'INADEL, con ordinanze

emesse rispettivamente il 3 aprile 1978 e il 22 aprile 1980, hanno

sollevato identiche questioni.

Lo stesso Pretore di Roma, nel giudizio vertente fra Quartapelle

Alberto e l'INADEL, con ordinanza emessa il 16 giugno 1978, torna a

sollevare la stessa questione, precisando che le due indennità, anche

se in realtà diverse quanto a natura, presupposti e regime giuridico,

avrebbero tuttavia l'identica funzione di trattamento economico di fine

rapporto, come risulterebbe dall'art. 16 della legge n. 152 del 1968

che esclude, per i dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL, la

corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista

dalle vigenti disposizioni a favore del personale non avente diritto a

pensione, nonché dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che

avrebbe escluso la cumulabilità dell'indennità di anzianità con il

trattamento previdenziale del personale non di ruolo degli enti locali.

Anche il Pretore di Messina, nel giudizio fra Marzullo Tindaro

Vittorio e l'INADEL, con ordinanza del 21 luglio 1980 ha sollevato

questione di legittimità analoga alle precedenti, aggiungendo che la

duplicazione censurata sarebbe oltre tutto in contrasto con l'esigenza

di perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i

dipendenti pubblici enunciata dall'art. 26 della legge n. 70 del 1975.

3. - II Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito

ritualmente nei giudizi provenienti dalle ordinanze del Pretore di Roma

del 23 novembre 1977 e 16 giugno 1978, rassegnando identiche deduzioni.

L'Avvocatura sostiene che la legge n. 70 del 1975 avrebbe abrogato

la normativa precedente, sia in forza dell'art. 41 della stessa legge

che appunto espressamente abroga le "norme incompatibili", sia perché

dovendosi comunque ritenere che l'indennità premio sarebbe in sostanza

una indennità di anzianità, la legge stessa, da interpretare

ovviamente nel senso più conforme alla Costituzione, dovrebbe

ritenersi preclusiva della lamentata duplicazione.

In ogni caso rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore

regolare il trattamento economico dei dipendenti di alcuni enti

pubblici in modo diverso da quanto previsto per altri.

L'Avvocatura osserva altresì che in ogni caso, prima dell'entrata

in vigore della legge n. 70 del 1975, la indennità in discorso era

ritenuta cumulabile con quella di anzianità ai sensi dell'art. 137 del

Regolamento organico dell'Istituto per cui, se mai, la legge impugnata

avrebbe addirittura non introdotto ma eliminato la censurata

duplicazione. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze sopra indicate riguardano tutte identica

questione, ed i relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - Con le menzionate ordinanze si censurano l'art. 18 della legge

2 giugno 1930 n. 733, istitutivo dell'indennità premio di fine

servizio a favore dei dipendenti dell'INADEL, e gli artt. 2, 3 e 4

della legge 8 marzo 1968 n. 152, che pongono le condizioni per il

conseguimento dell'indennità stessa (periodo minimo di due anni di

iscrizione all'INADEL e periodo di effettivo servizio variabile da 15 a

25 anni a seconda della causa di cessazione dal servizio), nonché

l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 concernente l'indennità di

anzianità da corrispondere ai dipendenti degli enti pubblici all'atto

della cessazione dal servizio, affermandosi che tali norme

contrasterebbero con l'art. 3 Cost. in quanto attribuirebbero

irrazionalmente ai dipendenti dell'INADEL il diritto a percepire

congiuntamente, all'atto della cessazione dal servizio, tanto

l'indennità premio che l'indennità di anzianità.

L'esposta prospettazione della questione investe la normativa

suddetta dando per ammesso che essa istituirebbe la lamentata

duplicazione di indennità. Ciò peraltro deve escludersi perché, per

quanto ora si dirà, le disposizioni di legge indicate non

costituiscono la fonte della duplice attribuzione.

Invero la legge 2 giugno 1930 n. 733 e quella 8 marzo 1968 n. 152

regolano l'attribuzione dell'indennità premio di fine servizio ai

pubblici dipendenti iscritti all'INADEL" mentre l'art. 13 della legge

20 marzo 1975 n. 70 si limita ad istituire una indennità di anzianità

a favore del personale degli enti pubblici all'atto della cessazione

dal servizio, nei limiti segnati dall'art. 1 della stessa legge che

esclude alcuni enti dall'applicazione di essa. Tale complesso normativo

non esprime di per sé l'attribuzione congiunta di entrambe le

indennità a favore dei dipendenti dell'INADEL.

Per quanto riguarda detto personale deve ricordarsi infatti che

esso fu iscritto obbligatoriamente all'Istituto in base all'art. 8

della successiva legge 14 aprile 1957 n. 259 e che soltanto a seguito

di tale iscrizione conseguì titolo di legittimazione a percepire

l'indennità premio di fine servizio.

L'indennità di anzianità fu poi attribuita dall'art. 137 del

regolamento approvato con D.M. 26 marzo 1963 e confermata dall'art. 13

della legge n. 70 del 1975, essendo l'INADEL compreso fra gli enti

pubblici cui la normativa si applica in base alla previsione dell'art.

1 della legge stessa.

Va pure ricordato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha

ritenuto che, pur essendo stata con l'art. 41 della ripetuta legge del

1975 espressamente abrogata ogni contrastante e diversa disposizione,

la duplice attribuzione di indennità a favore del personale

dell'INADEL trovasse base non già nelle norme censurate ma nell'art.

14 della legge stessa, che fa salvi i diritti degli impiegati ad

eventuali trattamenti previdenziali integrativi e nell'art. 137 del

Regolamento così come modificato dalla delibera del Consiglio di

Amministrazione dell'INADEL n. 342 del 1974, la quale sancì

espressamente che "al personale che comunque cessi dal servizio compete

una indennità di anzianità di importo pari ad un dodicesimo

dell'ultima retribuzione annua commisurata a 15 mensilità dello

stipendio lordo in godimento al momento della cessazione dal servizio

per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi". Ed

il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che "in tal modo il

personale dell'INADEL è venuto a cumulare due trattamenti di fine

servizio: l'indennità di anzianità in quanto dipendente

dell'istituto, l'indennità premio di servizio, in quanto iscritto

all'Istituto ex art. 8 della legge del 1957 n. 259".

Pertanto le disposizioni di legge sulle quali si incentrano i dubbi

di costituzionalità non costituiscono, singolarmente e nel loro

complesso, la fonte della duplice attribuzione, potendo questa

eventualmente identificarsi in norme diverse da quelle denunciate,

attraverso un procedimento interpretativo riservato al giudice di

merito.

D'altra parte i giudici a quibus non hanno dato ragione della

decisività delle norme censurate, ai fini della definizione del

giudizio pendente innanzi ad essi, mentre è costante giurisprudenza

della Corte che il giudizio di rilevanza, certamente di competenza del

giudice a quo, deve tuttavia essere sufficientemente motivato. Avendo i

giudici a quibus indicato norme che non appaiono rilevanti ai fini del

giudizio di costituzionalità, si impone la dichiarazione di

inammissibilità delle questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733; degli artt. 2, 3 e 4

della legge 8 marzo 1968 n. 152, nonché dell'art. 13 della legge 20

marzo 1975 n. 70, sollevate in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Roma del 23 novembre

1977, del 3 aprile e del 16 giugno 1978; del Pretore di Reggio Emilia

del 22 aprile 1980 e del Pretore di Messina del 21 luglio 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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