Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1953 al 24 maggio 1957. Leggi il testo vigente →

Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale e' istituita una tassa fissa di lire 2000, indipendente da quella normale di bollo. La tassa e' introitata dall'Ufficio del registro e la relativa quietanza e' depositata con l'atto introduttivo del giudizio. Non e' richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse, al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 24 maggio 1957

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1976

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1976

    Non sussiste alcuna razionale giustificazione che legittimi una differente disciplina processuale fra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra, cosicché va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata altresì l'illegittimità costituzionale di detto art. 5 anche nella parte in cui non estende l'esenzione del pagamento della tassa fissa a tutti gli altri giudizi in materia di pensioni civili e militari. - v. S. n. 41/1973.

    Art. 5 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti · Art. 5 Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art5 · fonte del testo

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