Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo

comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (modificazioni al testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 9

luglio 1973 dalla Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale - sul

ricorso di Di Cocco Gabriele, iscritta al n. 327 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del

23 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 9 luglio 1973 (pervenuta a questa Corte il 5 agosto

1974) la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel corso

del giudizio promosso da un soldato in congedo che chiedeva la

concessione di pensione privilegiata ordinaria per asserita infermità

derivante da causa di servizio, di fronte alla richiesta del pubblico

ministero di dichiarazione di improcedibilità perché il ricorrente

non aveva pagata la tassa fissa di cui all'art. 5 della legge 21 marzo

1953, n. 161, modificato dall'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n.

283, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Considerato che la rilevanza della prospettata questione risultava

evidente, in quanto dalla fondatezza sarebbe derivata la procedibilità

del ricorso, la Corte dei conti ravvisava la violazione del principio

di eguaglianza nel fatto che il pagamento della tassa fissa non è

richiesto per i giudizi in materia di pensioni di guerra, mentre,

secondo il giudice a quo, non vi è alcun razionale motivo che possa

giustificare questa differenza di trattamento con le pensioni

privilegiate ordinarie e giudizi in materia di trattamento normale di

quiescenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'impugnato art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, dovrebbe

essere pronunciata con riferimento a tutti i giudizi in materia di

pensione.

Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stato intervento o

costituzione di parti, il giudizio, come sopra promosso, è stato

portato alla cognizione della Corte riunita in camera di consiglio, ai

sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 9 delle Norme

integrative adottate con deliberazione 16 marzo 1956. Considerato in diritto :

1. - Con l'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni

al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) per le istanze, i

ricorsi, gli appelli, le domande di revocazione innanzi alla Corte dei

conti si è istituita una tassa fissa di lire 2.000 (elevato a lire

3.000 con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283),

indipendentemente da quella normale di bollo.

Il terzo comma di tale articolo, poi, dispone che non è richiesta

la tassa suddetta per i giudizi ad istanza del procuratore generale o

di persone ammesse al gratuito patrocinio, o per i giudizi in materia

di pensioni di guerra.

Con l'ordinanza di cui in epigrafe, pronunciata nel corso di un

giudizio promosso da un soldato in congedo che chiedeva la concessione

di pensione privilegiata per asserita infermità contratta in servizio

ed a causa di servizio, di fronte alla richiesta del Procuratore

generale diretta alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per

omesso pagamento della tassa fissa di cui sopra, la IV sezione della

Corte dei conti ha prospettato a questa Corte questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del sopra

richiamato art. 5, comma terzo, della legge n. 161 del 1953 in quanto

non estende alle pensioni privilegiate militari la esenzione dal

pagamento della tassa fissa disposta per le pensioni di guerra, non

ravvisando alcuna razionale giustificazione di tale disparità di

trattamento.

Senza, poi, sollevare, al riguardo, specifica questione, nella

parte conclusiva di detta ordinanza, argomentando dalle sentenze di

questa Corte n. 170 del 1971 e n. 38 del 1972, si prospetta la tesi che

l'esenzione dal pagamento della tassa fissa di cui sopra, dovrebbe

essere estesa a tutti i giudizi in materia di pensioni.

2. - Esattamente la Corte dei conti ha formalmente limitata la

questione sollevata all'oggetto del giudizio a quo ossia ad una

pensione privilegiata militare non di guerra, dato che per una maggiore

estensione vi sarebbe stato l'ostacolo del difetto di rilevanza.

Ma, anche in relazione ai motivi dedotti a sostegno di tale

questione, non si può prescindere dall'esame del problema generale,

prospettato, come sopra si è posto in rilievo, nella parte conclusiva

dell'ordinanza di rinvio.

È vero, infatti, che nonostante l'intento manifestato dal

legislatore di unificare la disciplina processuale dei ricorsi in

materia di pensione davanti alla Corte dei conti, non si è pervenuti

ad una formale attuazione di tale intento, forse per difetto di

coordinamento tra le varie norme, al riguardo emanate in tempi diversi,

come viene rilevato nella richiamata ordinanza.

Ma è vero, altresì, che dall'esame separato delle "varie norme

emanate in tempi diversi" vigenti in materia, si possono desumere

elementi assai significativi ai fini della soluzione del problema in

esame.

Intanto, per effetto dell'art. 1 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 e

dell'art. 79, comma secondo, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, nei giudizi

davanti alla Corte dei conti, relativi a pensioni sia ordinarie (di

riposo o privilegiate, civili e militari) sia di guerra, tanto per la

proposizione dei gravami, quanto per l'ulteriore corso del

procedimento, l'interessato può agire personalmente senza che occorre

l'assistenza di patrocinio legale.

In forza dell'art. 32 della tabella All. b al d.P.R. 25 giugno

1953, n. 492, poi, sono esenti da tassa di bollo "gli atti e decisioni

del procedimento avanti la Corte dei conti, il Comitato di liquidazione

e gli altri organi che hanno competenza in materia di pensioni".

Tale esenzione è confermata anche dall'art. 12, comma secondo, n.

3, della tabella All. b del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Ne consegue che dalla legislazione vigente risulta in modo chiaro

la identità di trattamento sia agli effetti processuali sia agli

effetti fiscali nei giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di

pensioni sia ordinarie sia di guerra.

Da questa identità di trattamento si discosta il contestato terzo

comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, in quanto limita

l'esenzione dalla tassa fissa, istituita con il primo comma, ai soli

giudizi in materia di pensioni di guerra.

Occorre, pertanto, accertare se una siffatta evidente disparità di

trattamento trovi una razionale giustificazione, che secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, valga a far ritenere che non

sia stato violato il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3

della Costituzione.

Per quanto attiene al rapporto pensioni privilegiate militari -

pensioni di guerra, questa Corte già con numerose sentenze (da ultimo

la n. 41 del 1973) ha escluso che tra le rispettive posizioni vi sia

una differenziazione tale da giustificare una disciplina differenziata,

cosicché, nei limiti nei quali è stata prospettata con l'ordinanza di

rinvio, la questione deve essere dichiarata fondata.

3. - Resta così da accertare se e come possa essere risolto il

più generale problema circa l'estensione a tutti i giudizi in materia

di pensioni, di qualsiasi specie essi siano, prospettato nella parte

conclusiva dell'ordinanza di rinvio.

Non solo le richiamate norme fiscali che sanzionano una assoluta

parità di trattamento per tutti i giudizi in materia di pensioni, ma

la stessa formulazione del primo comma dell'art. 5 che sembra porre

come presupposto l'assoggettamento a tassa normale, perché sia dovuta

quella fissa, conducono a ritenere che una disparità nella disciplina

relativa al solo obbligo della tassa fissa tra i giudizi per le

pensioni di guerra e quelli per le pensioni di altre specie non sia

razionalmente giustificata.

Di fronte a questa constatazione ben può applicarsi l'articolo 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, per dichiarare che il terzo comma

dell'art. 5 della legge n. 161 del 1953 è illegittimo, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, anche in quanto non estende, oltre che

ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari, a tutti i

giudizi in materia sia di pensioni civili, di riposo e privilegiate,

sia di pensioni militari di riposo, la esenzione dal pagamento della

tassa fissa già disposta per i giudizi in materia di pensioni di

guerra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art.

5 della legge 21 marzo 1953, n. 161: "Modificazioni al testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti" (così come modificato con l'art. 5

della legge 25 aprile 1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai

giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal

pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso

art. 5 della legge n. 161;

dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 5,

terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non

estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi

in genere in materia di pensioni civili e militari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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