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Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti e per la devoluzione del provento dei pagamenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, se trattasi di violazioni delle norme di cui all'articolo 1 lettera a), della presente legge e quelle degli articoli 106 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, se trattasi delle violazioni indicate nell'articolo 1, lettera d) della presente legge. Le norme del titolo IX sopra indicato si osservano altresi' per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera c) della presente legge relativamente all'accertamento e alla contestazione delle medesime e alla notificazione. Per queste ultime violazioni il provento dei pagamenti e' devoluto allo Stato. Le norme del titolo IV del testo unico approvato, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 si osservano, in quanto applicabili, relativamente all'accertamento delle violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera b) della presente legge, alla contestazione delle medesime, alla notificazione dei verbali dell'accertamento e alla devoluzione del provento dei pagamenti.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art6 · fonte del testo

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