Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1964 al 20 marzo 1977. Leggi il testo vigente →

Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni ove esistano, alla data della pubblicazione della presente legge, non piu' di 15 spacci per vendita di carni fresche, il Consiglio comunale puo' deliberare che negli spacci esistenti si possa effettuare la vendita promiscua di carni fresche e congelate, purche' i locali siano dotati di idonee distinte attrezzature e sussistano sufficienti garanzie igienico-sanitarie. Nelle localita' di cura, soggiorno e turismo l'autorita' comunale potra' autorizzare con particolare licenza stagionale la vendita di carni fresche e congelate nello stesso locale, purche' sussistano le condizioni igienico - sanitarie e di attrezzatura di cui al comma precedente. Negli spacci autorizzati alla vendita promiscua di carni fresche e congelate e' vietata la vendita di carni insaccate fresche, di pronto consumo e di carni macinate.

Testo in vigore dal 13 aprile 1964 al 20 marzo 1977

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-04-04;171~art4 · fonte del testo

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