Corte costituzionale

Sentenza n. 590/1990

Altra decisione · depositata il 28/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

24 luglio 1990, depositato in cancelleria il 1° agosto successivo,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito

dell'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria,

del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio

1990, con la quale veniva comminata al Sig. Franco Bancalà la

sanzione amministrativa di L. 1.500.000 per la violazione prevista e

sanzionata dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171

(Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458,

sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), e

successive modificazioni, ed iscritto al n. 29 del registro conflitti

1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 24 luglio 1990 la Regione Toscana

ha proposto conflitto di attribuzione in relazione

all'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell' industria,

del commercio e dell'artigianato di Grosseto n.2/90 del 3 gennaio

1990 (conosciuta in data 7 giugno 1990), con la quale era stata

inflitta ad un commerciante la sanzione amministrativa, prevista

dall'art.7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifiche

e integrazioni, per non avere egli esposto, all'esterno del locale di

vendita delle carni, le insegne o tabelle previste dall'art. 4 della

stessa legge.

Ad avviso della ricorrente la disciplina della vendita delle carni

fresche, congelate e scongelate posta dalla legge n. 171 del 1964,

come modificata dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito

nella legge 18 marzo 1977, n. 63, attiene alla materia sanitaria di

indiscussa competenza regionale. In particolare l'art. 4 della

predetta disciplina richiede espressamente, per i locali destinati

alla vendita delle carni, "i requisiti e le attrezzature previsti

dalle norme vigenti", dovendosi per tali norme intendere l'art. 29

del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, che attiene alla vigilanza

sanitaria delle carni, l'art.12 del d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967,

recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei

volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, nonché gli artt.

5 e 7 del D.M. 3 febbraio 1977, che dettano norme regolamentari per

la vendita delle carni congelate, in particolare prescrivendo

modalità di conservazione e di offerta al pubblico dei prodotti, con

indiscusse finalità igieniche.

In questo quadro, sempre ad avviso della Regione ricorrente, la

disposizione (art. 4, primo comma), che prescrive per i locali di

vendita le insegne e le tabelle indicanti le specie di animali e lo

stato delle carni (fresco, congelato o scongelato), ha natura

meramente strumentale rispetto a quelle di carattere sanitario ed è

diretta a facilitare l'azione dei preposti alla vigilanza oltreché a

consentire ai consumatori, in relazione alla conoscenza dello stato

della carne, di adottare i comportamenti necessari per la

conservazione e il consumo della carne stessa, con la funzione

precipua della tutela igienico-sanitaria del consumatore.

2. - Costituitosi nel presente giudizio, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha contestato la fondatezza del ricorso,

all'uopo offrendo una ricostruzione storica delle norme disciplinanti

la vendita delle carni, dalla quale è possibile ricavare il

convincimento che la norma in questione ha di mira la tutela

commerciale dei consumatori, restando immutata la disciplina sulla

vigilanza sanitaria. E la circostanza che la disposizione in esame

figuri nello stesso articolo, insieme ad altre riguardanti

prescrizioni di carattere igienico-sanitario, non autorizza a

ritenere modificati la funzione e gli scopi del precetto legislativo

sulle tabelle o insegne, dovendosi viceversa affermare la perdurante

preordinazione della norma alla tutela economica del consumatore e

quindi alla materia del commercio, rispetto alla quale la Regione

ricorrente non può vantare attribuzioni costituzionalmente

garantite. Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana ritiene invasiva della propria competenza

l'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del

commercio e dell'artigianato di Grosseto con la quale è stata

inflitta la sanzione amministrativa per una infrazione alle

prescrizioni dettate dall'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e

successive modificazioni, il quale prevede che i locali destinati

alla vendita delle carni debbono essere dotati dei requisiti e delle

attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle

esterne ed interne ben visibili, che indichino le specie degli

animali le cui carni vengono poste in vendita, con espressa

specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o

scongelate.

Poiché il ricorso è stato determinato dalla applicazione, da

parte dell'ufficio statale suindicato, della disposizione contenuta

nell'art. 4 della legge e segnatamente nel primo comma di

quell'articolo, è in relazione a tale norma, e non anche alle altre

pur richiamate nella parte conclusiva del ricorso, che il proposto

conflitto di attribuzione deve essere esaminato.

2. - Il ricorso non è fondato.

Tenuto conto del contesto nel quale si colloca la prescrizione

normativa la cui violazione ha dato luogo all'impugnata

ordinanza-ingiunzione, non può seguirsi la tesi della Regione

secondo cui detta prescrizione sarebbe "strumentale" rispetto alla

tutela dell'igiene e della sanità, cioè a materia di competenza

regionale.

In proposito vale il principio secondo cui nel caso che

determinate prescrizioni risultino comprese, come nella specie, in un

testo normativo che concerna la tutela concorrente di più categorie

di interessi, alcuni attribuiti alla cura di organi dello Stato altri

alle regioni, il criterio per determinare la competenza a provvedere

in ordine alle relative infrazioni deve essere quello della

specificità del fine perseguito da ciascuna prescrizione o, qualora

più finalità appaiano concorrenti nella stessa, secondo il criterio

della prevalenza, nel senso cioè di ritenere spettante tale

competenza allo Stato o alle regioni a seconda dell'importanza che

l'una o l'altra categoria di interessi assume nella disposizione

prescrittiva (v. sentenze n. 1034 del 1988 e n. 166 del 1989, che

hanno indicato in quelli della Regione gli uffici competenti a

ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre

1981, n. 689, relativo ad infrazioni attinenti a prescrizioni che,

pur coinvolgenti più categorie di interessi, sono dettate

precipuamente in vista della tutela di interessi riguardanti materie

di spettanza regionale).

Nella fattispecie in esame, le prescrizioni contenute nel primo

comma dell'art. 4 della legge n. 171 del 1964 e successive

modificazioni appaiono dettate, principalmente, per la tutela

commerciale del consumatore, e pertanto rientranti nella materia di

commercio di competenza dello Stato. Alla tutela dell'igiene sono

invece specificamente destinate altre prescrizioni, sia contenute

nello stesso art. 4, e precisamente nel suo secondo comma (obbligo di

vendere le diverse specie di carni in banchi separati o in banchi

muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore

attrezzato in modo da garantire la perfetta conservazione delle

carni) o nel quarto comma (divieto di ricongelamento delle carni per

più di una volta), sia contenute in altri articoli, come nell'art. 2

(obbligo del bollo sanitario). Invece l'altra prescrizione contenuta

nello stesso articolo 2 (obbligo di contraddistinguere le carni con

un bollo portante per esteso, per le singole specie, le indicazioni

della categoria degli animali da cui le carni provengono) appare

chiaramente diretta alla tutela commerciale del consumatore, in

quanto tende allo scopo di rendere questi edotto della specie del

prodotto esposto e quindi a prevenire la possibilità di frodi in

commercio. Finalità, questa, che appare direttamente perseguita

anche dalla prescrizione, contenuta nel primo comma dell'art. 4,

oggetto della presente contestazione, che impone appunto

l'apposizione di insegne o tabelle atte a denotare la specificazione

dello stato di carni fresche, congelate o scongelate, essenzialmente

per mettere sull'avviso il consumatore della specie del prodotto che

sta per acquistare. D'altronde il fatto che, indirettamente, tale

prescrizione possa essere utile, anche in relazione ad esigenze di

carattere igienico, si presenta come un aspetto secondario, che non

può escludere la prevalente funzione della prescrizione, quale

chiaramente traspare proprio dal tipo e dalle caratteristiche dei

comportamenti da essa dettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di

irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni

dettate dall'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171

(Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina

della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dal

decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni alla legge 4

aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita

delle carni fresche e congelate), convertito in legge 18 marzo 1977,

n. 63.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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