Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993. Leggi il testo vigente →

Gli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari