Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto. Per conseguire le agevolazioni tributario, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione della Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della legge medesima.

Testo vigente dal 17 agosto 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;506~art5 · fonte del testo

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