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Le Direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti postali durante le assenze per congedo, malattia ed altro legittimo impedimento degli stessi. Per essere iscritti nell'elenco e' necessario possedere i seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana;
  • b)eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
  • c)buona condotta;
  • d)sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
  • e)licenza elementare. All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni. I sostituiti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione. I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in Province limitrofe. I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa di quella attribuita, all'Amministrazione e da questa assunta.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 24 agosto 1967

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