I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo 18, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilita' per le operazioni che sono tenuti a controllare. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a svolgere tale funzione in sostituzione del primo ufficiale reggente dell'ufficio.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art63 · fonte del testo

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