In sostituzione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli oggetti postali, affidati in accessorio alle agenzie, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, l'Amministrazione, entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedera' a dare conveniente organizzazione ai servizi, tenendo conto anche della durata della prestazione delle zone viciniori. Nel frattempo l'incaricato del servizio in accessorio potra' continuare a prestare la propria opera, con il trattamento economico previsto dal precedente articolo 65 corrisposto in proporzione alle ore di servizio. Gli incaricati dei servizi in accessorio, dopo la riorganizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti, previsto dal precedente articolo 64, sempreche' siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di eta', che e' elevato ad anni 45.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art84 · fonte del testo

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