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[1]In sostituzione del diritto gia' spettante alla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, a termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, lo Stato corrispondera' all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la somma annua di lire un milione, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento.

[2]Questa somma sara' soggetta a revisione per ogni biennio. 3 4 5 6 7

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89

3

Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, aumentato a L. 2.000.000 in virtu' dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, e' elevato a L. 4.000.000, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".

D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801

5

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo dovuto allo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti e' elevato a L. 30.000.000, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".

D.P.R. 9 ottobre 1951, n. 1189

6

Il D.P.R. 9 ottobre 1951, n. 1189 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dovuto dallo Stato, a' termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nella misura di L. 30.000.000 in virtu' dell'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 801, e' aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 a L. 60.000.000 annui, in relazione allo incremento verificatosi nel gettito delle tasse di bollo sulle quietanze contemplate dagli articoli 59 e 87 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268".

L. 17 aprile 1957, n. 269

7

La L. 17 aprile 1957, n. 269 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 7, aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000. E' altresi' concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.

Testo in vigore dal 21 maggio 1957 al 18 agosto 1961

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1951 al 21 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 aprile 1957, n. 269

    La L. 17 aprile 1957, n. 269 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 7, aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000. E' altresi' concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.

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urn:nir:stato:legge:1930-04-07;456~art4 · fonte del testo

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