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[1]In sostituzione del diritto gia' spettante alla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, a termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, lo Stato corrispondera' all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la somma annua di lire un milione, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89
3Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242
4Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, aumentato a L. 2.000.000 in virtu' dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, e' elevato a L. 4.000.000, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".
Testo in vigore dal 26 aprile 1947 al 15 luglio 1948
