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[1]In sostituzione del diritto gia' spettante alla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, a termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, lo Stato corrispondera' all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la somma annua di lire un milione, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento.

[2]Questa somma sara' soggetta a revisione per ogni biennio. 3 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89

3

Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242

4

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, aumentato a L. 2.000.000 in virtu' dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, e' elevato a L. 4.000.000, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".

Testo in vigore dal 26 aprile 1947 al 15 luglio 1948

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1947

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1945 al 26 aprile 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, aumentato a L. 2.000.000 in virtu' dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, e' elevato a L. 4.000.000, ferma restando la facolta' da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-04-07;456~art4 · fonte del testo

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