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[1]In sostituzione del diritto gia' spettante alla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, a termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, lo Stato corrispondera' all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la somma annua di lire un milione, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento.
[2]Questa somma sara' soggetta a revisione per ogni biennio.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 20 aprile 1945
