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[1]((Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento della autorita' giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]Uguale facolta' e' attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorita', in relazione alle necessita' dell'esercizio)).
[3]Eguali facolta', e sotto la stessa condizione di urgenza, sono conferite al personale delle ferrovie che sara' designato dal regolamento generale di cui all'art. 86, per la rimozione, previo accertamento e descrizione, del materiale rotabile, la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.
[4]Tale materiale sara' inviato alle officine per le occorrenti riparazioni, o rimesso senz'altro in circolazione, salvo divieto dell'autorita' giudiziaria, che sara' pero' revocato appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi del caso.
Testo in vigore dal 24 aprile 1966 al 30 novembre 1980
