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[1]Qualora, in seguito ad un sinistro ferroviario o per qualsiasi altra causa, ancorche' ignota, si rinvengano lungo la sede ferroviaria, ed in giacitura tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi potranno, anche prima dell'intervento dell'autorita' giudiziaria, venire rimossi, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali o dal sindaco del Comune o da chi ne fa le veci.
[2]Eguali facolta', e sotto la stessa condizione di urgenza, sono conferite al personale delle ferrovie che sara' designato dal regolamento generale di cui all'art. 86, per la rimozione, previo accertamento e descrizione, del materiale rotabile, la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.
[3]Tale materiale sara' inviato alle officine per le occorrenti riparazioni, o rimesso senz'altro in circolazione, salvo divieto dell'autorita' giudiziaria, che sara' pero' revocato appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi del caso.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 24 aprile 1966
